Sono indicazioni coerenti con lo spirito della legge sulla procreazione
assistita le linee guida, approvate dal Consiglio Superiore di Sanità, e, in parte,
anticipate dal Ministero della Salute. A riguardo della diagnosi preimpianto, quella effettuata sull’embrione prima del suo trasferimento
nel grembo materno, si proibisce ogni indagine che abbia come finalità
l’eugenismo, cioè la selezione per migliorare la razza. Al
contrario, ogni diagnosi dovrà informare la coppia circa lo stato di
salute degli embrioni, per verificare la loro possibile suscettibilità allo
sviluppo di una malattia e l’eventuale possibilità di intervenire
terapeuticamente. La cura delle patologie dell’embrione è ancora ai suoi inizi,
ma non si esclude che in futuro potranno esserci passi in avanti. Recentemente,
la legge è stata oggetto di attacchi molto forti per
quel che riguarda l’impianto dell’embrione in utero; gli oppositori calcavano
la mano sul fatto che la donna sarebbe costretta a ricevere nel proprio grembo
un embrione malato. Su questa presunta violenza fa chiarezza
il Ministero, che indica il seguente iter: il medico della struttura sanitaria
informa la coppia circa eventuali anomalie dell’embrione; se si decide di non
proseguire il trasferimento dell’embrione, la sua coltura in vitro deve essere
mantenuta sino al suo estinguersi naturale. Quando, invece, il
trasferimento in utero dei tre embrioni fecondati non è possibile per le
cattive condizioni di salute della donna, non prevedibili al momento della
fecondazione, ciascun embrione dovrà essere congelato, in
attesa che le condizioni migliorino e l’impianto dovrà avvenire appena
possibile. In attesa di conoscere le linee guida nella
loro completezza, queste precisazioni del Ministero fanno chiarezza su alcuni
punti, sui quali è stata innestata la campagna referendaria. Resta ora doverosa
una presa d’atto da parte degli organizzatori.
Come si vede, la legge approvata martedì ha un
particolare occhio di riguardo per la tutela delle due realtà maggiormente
coinvolte nella procreazione artificiale: il nascituro e la famiglia. Da un
lato, infatti, si riconosce l'inalienabilità ultima dei diritti della persona
(sia essa ancora allo stato embrionale) nei confronti del pur legittimo anelito
alla maternità e alla paternità; dall'altro, si pone la famiglia come primo
luogo fondamentale per l'accoglienza della vita. Sono gli articoli 8 e 9 che
trattano della "tutela del nascituro": l'articolo 8 afferma che
"i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di
figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime". L'articolo 9 stabilisce, riguardo ai genitori, che
"il coniuge o convivente non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità", mentre la madre del bambino "non può dichiarare la
volontà di non essere nominata". Gli articoli 10-12 fissano poi la regolamentazione delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita (art. 10, 11) e i
divieti e le sanzioni in cui incorreranno coloro che ricorreranno a tecniche e
strutture non previste dalla legge stessa (art. 12).
Gli ultimi articoli della legge dedicano infine particolare attenzione
alla tutela dell'embrione, determinando limiti importanti (secondo i principi
menzionati) alla sperimentazione su di essi.
Perentoriamente, il comma 1 dell'art. 13 stabilisce che "è vietata
qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano". La ricerca clinica e
sperimentale sull'embrione è ammessa soltanto (comma 2)
"a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative". Con buon
senso e ragionevolezza, la legge vieta
la produzione di embrioni per fini e scopi
che non rientrino nei casi già citati;
forme di selezione eugenetica degli embrioni
stessi;
esperimenti che abbiano per solo obiettivo la
predeterminazione, attraverso la modifica del patrimonio genetico, delle
caratteristiche genetiche del nascituro;
interventi di clonazione e, infine,
la "fecondazione di un gamete umano con
un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere".
Se l'articolo 13 pone delle regole alla manipolazione
dell'embrione, l'articolo 14 stabilisce i limiti all'applicazione delle
tecniche consentite. Così, ad esempio, non deve essere creato (comma 2) un
numero di embrioni "superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre". La crioconservazione degli embrioni è ammessa soltanto,
come momento transitorio, nel caso in cui "il trasferimento nell'utero
degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione". E' ammessa, invece, la
crioconservazione dei gameti maschile e femminile (comma 8).
La legge sulla procreazione medicalmente
assistita tutela in maniera significativa i diritti
naturali del nascituro, e allo stesso tempo non cancella il ricorso (seppur
debitamente definito) a tecniche che possano venire incontro al desiderio
(anch'esso profondamente naturale) di mettere al mondo dei figli, portando a
compimento la dinamica intrinseca all'amore tra uomo e donna. Forse la novità
più interessante, che darà ed ha già dato origine ad animate discussioni, è
l'introduzione del discorso sui "diritti dell'embrione”.