“Fecondazione artificiale: ecco le linee guida del ministero”

   Sono indicazioni coerenti con lo spirito della legge sulla procreazione assistita le linee guida, approvate dal Consiglio Superiore di Sanità, e, in parte, anticipate dal Ministero della Salute. A riguardo della diagnosi preimpianto, quella effettuata sull’embrione prima del suo trasferimento nel grembo materno, si proibisce ogni indagine che abbia come finalità l’eugenismo, cioè la selezione per migliorare la razza. Al contrario, ogni diagnosi dovrà informare la coppia circa lo stato di salute degli embrioni, per verificare la loro possibile suscettibilità allo sviluppo di una malattia e l’eventuale possibilità di intervenire terapeuticamente. La cura delle patologie dell’embrione è ancora ai suoi inizi, ma non si esclude che in futuro potranno esserci passi in avanti. Recentemente, la legge è stata oggetto di attacchi molto forti per quel che riguarda l’impianto dell’embrione in utero; gli oppositori calcavano la mano sul fatto che la donna sarebbe costretta a ricevere nel proprio grembo un embrione malato. Su questa presunta violenza fa chiarezza il Ministero, che indica il seguente iter: il medico della struttura sanitaria informa la coppia circa eventuali anomalie dell’embrione; se si decide di non proseguire il trasferimento dell’embrione, la sua coltura in vitro deve essere mantenuta sino al suo estinguersi naturale. Quando, invece, il trasferimento in utero dei tre embrioni fecondati non è possibile per le cattive condizioni di salute della donna, non prevedibili al momento della fecondazione, ciascun embrione dovrà essere congelato, in attesa che le condizioni migliorino e l’impianto dovrà avvenire appena possibile. In attesa di conoscere le linee guida nella loro completezza, queste precisazioni del Ministero fanno chiarezza su alcuni punti, sui quali è stata innestata la campagna referendaria. Resta ora doverosa una presa d’atto da parte degli organizzatori.

Principi della legge e accesso alle tecniche di fecondazione assistita

   La legge in questione, dunque, pone dei limiti, ma non è un provvedimento assolutamente "proibitivo", come hanno sostenuto illustri esponenti della cultura radicale. La fecondazione assistita (articolo 1) è ammessa "qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità". La legge riconosce (art. 4) la legittimità del ricorso a quella che viene definita, in linguaggio tecnico, "fecondazione omologa"; consente cioè il ricorso a tecniche terapeutiche che si servano del seme "interno" alla coppia, senza far ricorso a donatori "esterni" ("fecondazione eterologa"). L'articolo 4 fissa poi i principi che regolano la fecondazione medicalmente assistita: gradualità ("al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività") e consenso informato ("il medico informa in maniera dettagliata i soggetti interessati sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e dei rischi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro").  Possono accedere alle tecniche medicalmente assistite, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, "coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". Sono dunque escluse le coppie omosessuali e le donne che facciano ricorso, per la fecondazione, al seme congelato di un donatore ormai deceduto.

La famiglia e la tutela del nascituro

   Come si vede, la legge approvata martedì ha un particolare occhio di riguardo per la tutela delle due realtà maggiormente coinvolte nella procreazione artificiale: il nascituro e la famiglia. Da un lato, infatti, si riconosce l'inalienabilità ultima dei diritti della persona (sia essa ancora allo stato embrionale) nei confronti del pur legittimo anelito alla maternità e alla paternità; dall'altro, si pone la famiglia come primo luogo fondamentale per l'accoglienza della vita. Sono gli articoli 8 e 9 che trattano della "tutela del nascituro": l'articolo 8 afferma che "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime". L'articolo 9 stabilisce, riguardo ai genitori, che "il coniuge o convivente non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità", mentre la madre del bambino "non può dichiarare la volontà di non essere nominata". Gli articoli 10-12 fissano poi la regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita (art. 10, 11) e i divieti e le sanzioni in cui incorreranno coloro che ricorreranno a tecniche e strutture non previste dalla legge stessa (art. 12).

La tutela dell'embrione

   Gli ultimi articoli della legge dedicano infine particolare attenzione alla tutela dell'embrione, determinando limiti importanti (secondo i principi menzionati) alla sperimentazione su di essi. Perentoriamente, il comma 1 dell'art. 13 stabilisce che "è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano". La ricerca clinica e sperimentale sull'embrione è ammessa soltanto (comma 2) "a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative". Con buon senso e ragionevolezza, la legge vieta

la produzione di embrioni per fini e scopi che non rientrino nei casi già citati;

forme di selezione eugenetica degli embrioni stessi;

esperimenti che abbiano per solo obiettivo la predeterminazione, attraverso la modifica del patrimonio genetico, delle caratteristiche genetiche del nascituro;

interventi di clonazione e, infine,

la "fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere".

   Se l'articolo 13 pone delle regole alla manipolazione dell'embrione, l'articolo 14 stabilisce i limiti all'applicazione delle tecniche consentite. Così, ad esempio, non deve essere creato (comma 2) un numero di embrioni "superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La crioconservazione degli embrioni è ammessa soltanto, come momento transitorio, nel caso in cui "il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione". E' ammessa, invece, la crioconservazione dei gameti maschile e femminile (comma 8).

Una legge laica, ma non laicista

La legge sulla procreazione medicalmente assistita tutela in maniera significativa i diritti naturali del nascituro, e allo stesso tempo non cancella il ricorso (seppur debitamente definito) a tecniche che possano venire incontro al desiderio (anch'esso profondamente naturale) di mettere al mondo dei figli, portando a compimento la dinamica intrinseca all'amore tra uomo e donna. Forse la novità più interessante, che darà ed ha già dato origine ad animate discussioni, è l'introduzione del discorso sui "diritti dell'embrione”.

 

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